Art. 3.

      1. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Avezzano hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo

 

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degli organi elettivi della provincia de L'Aquila, successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 4.
      2. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale de L'Aquila, gli adempimenti di cui all'articolo 2 sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi della provincia di Avezzano e il rinnovo degli organi della provincia de L'Aquila nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.
      3. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 1, gli organi della provincia de L'Aquila continuano a esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione, come delimitato dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.